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Giurisprudenza

TAR MARCHE- 27 giugno 2007 n. 1171-Pres. Sammarco-Rel. Manzi- Fondazione Grimani Buttari (avv. Mario Cavallaio ed avv. Antonio Flami-ni) c. Comune di Osimo ( avv. Manuela Soligo) , Regione marche (avv. Pa-olo Costanzi)
anno accademico 2006/2007

Massima:
L’art. 50 del d.lgv 18 agosto 2000 n. 267 detta una regola di portata genera-le per la quale le nomine disposte dai Comuni di propri rappresentanti in seno ad Enti, Aziende ed istituzioni, anche non di derivazione comunale dotate di una sfera di autonomia gestionale (quali le IPAB), trovano il loro presupposto in un rapporto di fiducia il cui eventuale successivo venir meno può giustificare la revoca dell’ incarico o del mandato, anche prima della sua scadenza naturale per decorso del termine di durata dello stesso (nella specie il consiglio comunale aveva definito gli indirizzi per procedere alla revoca della nomina dei rappresentanti comunali in seno alla Fondazione ricorrente ed il sindaco, con successivo provvedimento, aveva disposto la revoca della nomina di uno dei detti rappresentanti perché si era reso re-sponsabile di scelte gestionali contrarie agli interessi politico-amministrativi del Comune che l’ aveva investito della carica di consiglie-re d’ amministrazione) (1).
Nota 1- Secondo il TAR Trentino-Alto Adige (sent. 12 luglio 2007 n. 131) anche i soggetti nominati come rappresentanti in strutture societarie, nelle quali l’ Ente locale ha una partecipazione, sono legati da un rapporto di ca-rattere fiduciario con l’ Ente medesimo.
Testo:
..OMISSIS…
DIRITTO
1) Ai sensi dell’art 52 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, richia-mato dall’art 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i tre ri-corsi in epigrafe debbono essere riuniti ai fini della loro deci-sione con unica sentenza, attesa la evidente connessione esi-stente tra gli stessi.
2) Il primo ricorso (n.1094/2005 R.G.) deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, a sensi di quanto previsto dall’art 23, comma 7 della legge n. 1034 del 1971, in quanto il provvedimento con il medesimo impugnato, costituito dalla delibera della Giunta comunale di Osimo n. 313 del 27.9.2003, come dichiarato e documentato dal difensore dell’Amministrazione resistente, è stato successivamente revo-cato con delibera della stessa Giunta municipale n. 15 del 24.1.2006, prodotta in copia agli atti di causa.
Tale accennata riconsiderazione del proprio operato da parte dell’Autorità comunale, ha sicuramente effetti satisfattori pieni per la parte ricorrente, dal momento che il provvedimento og-getto di impugnazione non ha avuto esecuzione in pendenza del giudizio, a causa della disposta sospensione cautelare della sua efficacia da parte del Tribunale con ordinanza n.38 dell’11 gennaio 2006.
3) Passando all’esame del secondo ricorso (n. 11/2006R.G.) si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal resistente Comune di Osimo, essendo il ricorso infondato nel merito.
3/a) In punto di fatto va precisato che è stata fatta oggetto di sindacato giurisdizionale la delibera del Consiglio comunale di Osimo n. 200 del 29.12.2005, con la quale si è preso atto della intervenuta cessazione del rapporto fiduciario che esisteva tra il Consiglio comunale, il Sindaco ed i consiglieri di amministra-zione della Fondazione Grimani1 -Buttari designati in rappre-sentanza dei suddetti organi dell’Ente locale territoriale, a causa dell’orientamento assunto da tali rappresentanti in seno alla suddetta IPAB, di palese contrarietà a favorire la fusione della fondazione con altra IPAB operante nel territorio comunale, in evidente disaccordo con l’indirizzo in tal senso espresso nel tempo dall’Amministrazione comunale che si era apertamente dichiarata favorevole a tale ipotesi di fusione delle IPAB ope-ranti nel Comune, in vista della costituzione di un’unica azien-da preposta alla erogazione di servizi assistenziali alla persona.
Tale atteggiamento assunto dai rappresentati del Comune in seno all’organo amministrativo della Fondazione Grimani-Buttari, di palese contrapposizione rispetto agli indirizzi gestio-nali formulati dagli organi che li avevano designati a tale incari-co, è stato adotto a motivo della sopravvenuta mancanza del rapporto fiduciario che aveva giustificato le rispettive nomine e da ciò la decisione dell’Autorità comunale di sollecitare le di-missioni volontarie dei nominati e di procedere alla loro suc-cessiva revoca dell’incarico amministrativo conferito, nell’ipotesi di mancata spontanea ottemperanza da parte degli interessati all’invito a rassegnare le dimissioni.
Secondo le parti ricorrenti, tale operato degli organi comunali si pone in contrasto con le previsioni dell’art 50 del D.lgs n. 267 del 2000 e degli artt 97 e 107 della Costituzione che non consentirebbero la rimozione dei rappresentanti del Comune in seno ad organismi estranei all’ente locale prima della scadenza naturale del loro mandato, poiché l’esercizio del potere di re-voca cui hanno fatto ricorso gli organi del Comune intimato, risulta possibile soltanto nei confronti dei rappresentanti che operano presso enti strumentali del Comune e non di quelli che svolgono il loro incarico amministrativo presso organismi non legati da rapporti di strumentalità con l’ente locale territo-riale, come è il caso della fondazione ricorrente che gode di una propria sfera di autonomia rispetto al Comune.
In ogni caso, sempre secondo i difensori delle parti ricorrenti, la rimozione degli incarichi suddetti operata dal Consiglio co-munale e dal Sindaco si presenta comunque illogica, a fronte della mancanza di addebiti imputati agli amministratori rimossi i quali, in modo irrazionale ed immotivato, vengono impediti di portare a termine il loro mandato amministrativo conferito in precedenza.
Tali assunti invalidatori sono tuttavia da valutare privi di fon-damento.
Ritiene al riguardo il Collegio, in adesione al prevalente orien-tamento della giurisprudenza, che le nomine e le designazioni, da parte del Consiglio comunale e del Sindaco, dei rappresen-tanti dell’ente locale presso enti, aziende ed istituzioni, prevista da norme di legge, regolamentari o dagli statuti di questi ultimi, da disporsi nel rispetto di quanto stabilito dall’art 50 del D.lgs n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, debbono considerarsi sicu-ramente di carattere fiduciario, nel senso che riflettono un giu-dizio di affidabilità espresso attraverso la nomina sulle qualità e le capacità professionali del nominato di rappresentare gli indi-rizzi di politica amministrativa e gestionale di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più conforme agli interessi di chi gli ha confe-rito l’incarico (Cons. St., Sez.V., 12 agosto 2004, n. 5552; 28 gennaio 2005, n.178; TAR Puglia, 26 aprile 2001, n.1314; TAR Marche, 3 aprile 2006, n.118).
Pertanto, trovando giustificazione la nomina e la designazione cui si è fatto cenno in un rapporto fiduciario basato non soltan-to sull’affidamento circa le capacità tecniche e professionali del nominato, ma anche sulla sua riposta fiducia politica e ,quindi, ritenuta idoneità del medesimo a garantire, nell’esercizio dell’incarico amministrativo presso l’ente di destinazione, una gestione coerente con gli indirizzi di politica amministrativa del Comune di cui il designato costituisce espressione, ne consegue che, nel caso in cui nel corso del mandato viene meno tale rap-porto fiduciario al quale si è fatto cenno, il Sindaco può senza dubbio procedere alla revoca della nomina con provvedimento motivato.
Ciò premesso, relativamente alla vicenda di cui è causa, secon-do quanto risulta dagli atti depositati in giudizio, non può esse-re revocato in dubbio che i rappresentanti del Comune di Osi-mo in seno alla Fondazione Grimani-Buttari, avevano assunto un atteggiamento di palese contrarietà rispetto agli indirizzi im-partiti dagli organi comunali, in ordine alla gestione dell’opera pia per la quale il Consiglio comunale aveva auspicato la fusio-ne con altra IPAB operante nella cittadina, in vista della crea-zione di un’unica azienda pubblica di servizi alla persona in grado di meglio garantire in termini di efficienza ed economici-tà il servizio di assistenza agli anziani( vedi da ultimo la delibera del Consiglio comunale n. 164, del 5.10.2005 versata in copia agli atti di causa).
A fronte di tale chiaro indirizzo amministrativo e gestionale formulato dagli organi comunali circa il futuro assetto organiz-zativo delle IPAB operanti nel territorio di Osimo, l’atteggiamento di contrarietà e resistenza dimostrato dai rap-presentanti dell’ente locale in seno al consiglio di amministra-zione della Fondazione Grimani-Buttari, ad avviso del Colle-gio, costituiva indubbiamente un comportamento diretto a compromettere il rapporto fiduciario esistente con gli organi che avevano provveduto alla loro designazione, sanzionabile astrattamente con la revoca del mandato amministrativo, nella impossibilità di superare e ricomporre il contrasto cui si è fatto cenno.
Da ciò, quindi, la ritenuta infondatezza di tutti i profili di cen-sura dedotti con il ricorso, poiché il potere di revoca previsto dall’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000 non risulta limitato, co-me impropriamente sostenuto dalla parte ricorrente, alle sole nomine negli enti strumentali del Comune del quale costitui-scono diretta emanazione, in quanto suoi organismi di ammini-strazione indiretta, ben potendo riguardare anche le nomine in seno agli Enti, quali le IPAB, che non si trovano in un rappor-to di stretta dipendenza rispetto all’Ente locale, ma godono di una propria sfera di autonomia riconosciuta dalla legge e dai propri statuti.
Al riguardo, infatti, non deve essere trascurato che, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, tutte le nomine di-sposte dall’autorità comunale di propri rappresentanti in seno ad Enti, Aziende ed Istituzioni e, quindi, anche in quelle non di derivazione comunale dotate di una più spiccata sfera di auto-nomia gestionale, trovano comunque il loro presupposto in un rapporto di fiducia con l’organismo di designazione, il cui e-ventuale successivo venir meno può giustificare la revoca dell’incarico e del mandato, anche prima della sua scadenza na-turale per decorso del termine di durata dello stesso.
Inconferenti debbono essere considerate anche le ulteriori cen-sure di illogicità, irrazionalità e difetto di motivazione, pure de-dotte con il ricorso, poiché, dalla ricognizione degli atti di cau-sa, il Collegio ha potuto rilevare che, nella vicenda oggetto di giudizio, si era effettivamente determinato un insanabile con-trasto tra le linee di politica amministrativa espresse dal Consi-glio Comunale di Osimo e l’atteggiamento assunto in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Grimani-Buttari dai componenti nominati in rappresentanza del Comu-ne, i quali avevano espressamente dimostrato di volere disat-tendere le scelte auspicate dagli organi comunali riguardo al fu-turo assetto organizzativo della Fondazione per la quale era sta-ta auspicata la fusione con altra IPAB.
Tali comportamenti finalizzati a contrastare apertamente gli ac-cennati obiettivi perseguiti dal Comune, ad avviso del Collegio, costituivano valido motivo per giustificare una eventuale revo-ca dell’incarico amministrativo conferito in seno all’Opera Pia suddetta ai rappresentanti dell’Ente locale territoriale che si e-rano resi responsabili di scelte gestionali contrarie agli interessi politico-amministrativi del Comune che li aveva investiti della carica di consiglieri di amministrazione della Fondazione (Cons. St., Sez. V, 28 giugno 2004 n. 4785; Sez. IV, 28 gennaio 2005 n. 178; Tar Sardegna, 19 marzo 2003 n. 311; Tar Marche, 3 marzo 2003 n. 47, 29 settembre 2005 n. 976).
Peraltro, non può essere sottaciuto, al riguardo, che i provve-dimenti impugnati, al contrario di quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, risultano supportati da un’adeguata motivazione, poiché gli stessi rendono palesi le ragioni che li hanno giustifi-cati e che consistono nell’insanabile atteggiamento di contrarie-tà dimostrato dai signori Antonelli Romeo e Gatto Lorenzo in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gri-mani-Buttari ad assecondare gli indirizzi amministrativi indicati dal Comune che li aveva designati e nominati a tale carica ed a favorire l’eventuale fusione dell’Ente benefico in questione con altra IPAB operante nel territorio comunale.
In proposito, deve essere tenuto presente che la soluzione or-ganizzativa auspicata dal Comune di Osimo non comportava per la Fondazione l’immediato scioglimento in vista della fu-sione, ma si risolveva nella formulazione di una mera proposta in tal senso alla Regione Marche cui è demandato il potere di autorizzare eventuali fusioni di Istituzioni pubbliche di assi-stenza e beneficenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma II, Lettera a) della Legge Regionale Marche 5 novem-bre 1988 n. 43, la cui operatività è stata confermata dall’art. 7, comma V, della successiva legge regionale 18 maggio 2004 n. 13.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve dunque essere respinto, attesa la dimostrata infondatezza delle censure con il medesimo dedotte.
4) Le argomentazioni svolte a giustificazione del mancato ac-coglimento del secondo ricorso contribuiscono a privare di fondatezza anche il terzo ricorso (n. 67/2006) rivolto alla inva-lidazione dei provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata formalizzata la revoca delle nomine dei signori Antonelli Romeo e Gatto Lorenzo a componenti del Consiglio di Am-ministrazione della Fondazione Grimani-Buttari di Osimo.
A fondamento di tale nuova iniziativa giudiziaria vengono ri-proposti gli stessi motivi di doglianza dedotti con il precedente ricorso n. 11 del 2006, per cui il Collegio ritiene di nulla dovere aggiungere a quanto puntualizzato in precedenza a giustifica-zione della ritenuta irrilevanza di tali reiterati argomenti invali-datori.
Infatti, occorre ribadire che la permanenza nell’incarico dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, non costituisce un diritto dei nominati, essendo condizionata alla costante sussistenza del rapporto fiduciario con l’Ente di cui il nominato risulta espressione.
Pertanto, il Sindaco, una volta insediatosi e dopo avere prov-veduto alla nomina di un rappresentante dell’Ente Locale in seno ad uno degli organismi suddetti, ben può successivamente disporre la revoca dell’incarico conferito ove, in base a propria valutazione discrezionale, ritenga venuto meno il rapporto di affidabilità con il nominato, allorquando accerti che quest’ ul-timo opera in palese contrasto con gli indirizzi amministrativi formulati da chi l’ha nominato, dal momento che il rappresen-tante del Comune è tenuto ad orientare l’azione amministrativa dell’organismo nel quale si trova ad operare, in senso quanto più possibile conforme agli interessi dell’Ente che rappresenta e che gli ha conferito l’incarico.
Alla luce di tali precisazioni, l’impugnato provvedimento di re-voca del ricorrente sig. Antonelli Romeo dall’incarico di rap-presentante del Comune di Osimo in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Grimani-Buttari deve esse-re valutato immune dai vizi denunciati con il ricorso, poiché è comprovata in atti la contrarietà dimostrata dal soggetto revo-cato ad assecondare gli indirizzi amministrativi espressi dal Consiglio Comunale e dal Sindaco di Osimo in ordine alla op-portunità di favorire la fusione della Fondazione suddetta con altre istituzioni di beneficenza e, quindi, per effetto di tale pale-se contrasto, era sicuramente venuto meno il rapporto fiducia-rio sul quale si basava l’incarico conferito, al punto da potere giustificare la sua revoca.
A tale proposito, va disatteso l’ulteriore assunto invalidatorio di parte ricorrente preordinato a sostenere che la revoca dell’incarico può trovare giustificazione soltanto in comporta-menti che integrano grave violazione di legge o di regolamento, secondo le previsioni dell’art. 7, comma V, della Legge Regio-nale Marche n. 13 del 2004.
Ritiene, infatti, il Collegio che tale potere di scioglimento o di rimozione degli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciuto ai Comuni, nell’ipotesi di riscontrata violazione da parte di questi ultimi di obblighi imposti da norme di legge o di regolamento, è cosa diversa dalla revoca degli amministratori di nomina comunale, disposta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000, poiché, al contrario di quest’ultima, la rimozione suddetta non trova il suo fondamento nella sopravvenuta mancanza del rapporto fi-duciario su cui è basata la nomina, ma trova, invece, la sua giu-stificazione in comportamenti elusivi del principio di legalità da parte degli amministratori delle IPAB, al cui rispetto deve esse-re improntata l’attività gestionale di tali enti.
5) Per tutte le ragioni esposte, il primo ricorso va dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, mentre gli al-tri due ricorsi oggetto di giudizio vanno invece respinti perché infondati, come pure le domande di risarcimento danni con i medesimi avanzate, dal momento che la pretesa risarcitoria connessa a provvedimento amministrativo illegittimo presup-pone che sia stato coltivato con successo il giudizio impugna-torio avverso i provvedimenti asseriti generatori di danno e tale condizione non si è realizzata per le parti ricorrenti nella vicen-da oggetto del presente giudizio (Cons.St., Ad. Pl., 26 marzo 2003, n.1754; Tar Campania, SA, 16 ottobre 2006, n. 1754).