Consorzio per l'Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Aministrativo


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Statuto del consorzio per l'alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo

1 - Finalità e sede
1. E' istituito il "Consorzio per l’alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Diritto amministrativo", senza fini di lucro, di seguito denominato Consorzio.
2. Il Consorzio ha lo scopo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare della legge 19 novembre 1990, n. 341, di promuovere e organizzare forme di cooperazione interuniversitaria e di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati comunque interessati allo studio, alla elaborazione ed attuazione del Diritto amministrativo, attraverso la realizzazione di corsi di studio e di alta formazione, di attività di ricerca scientifica, di attività culturali, formative ed editoriali.
3. In particolare, il Consorzio organizza:
a) attività di formazione per i dirigenti ed i responsabili degli uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni che operano nell’ambito del territorio della Regione Marche;
b) attività di specializzazione, di alta formazione e corsi residenziali per giovani laureati in una delle Università aderenti;
c) seminari ed approfondimenti in Diritto amministrativo per gli studenti, di intesa con le Facoltà interessate;
d) studi e ricerche per la formazione di un vocabolario europeo comune in materia di Diritto amministrativo;
e) studi e ricerche normative e giurisprudenziali a favore delle pubbliche amministrazioni che operano nelle Marche;
f) attività di formazione per dirigenti e funzionari dei Paesi dell'Europa dell'est e dell'area balcanica, anche in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e delle Autorità dell’Unione Europea.
4. Il Consorzio ha sede legale in Osimo, Piazza Dante, nel Palazzo Campana.
5. Gli organi del Consorzio possono riunirsi anche in sedi diverse da quella legale.

Art. 2 - Componenti ordinari e componenti associati
1. Sono componenti ordinari del Consorzio la Regione Marche, le Università di Camerino e di Macerata, la Soprintendenza Regionale delle Marche per i Beni e le Attività Culturali, il Comune di Osimo, l'Istituto "Campana" di Osimo, in qualità di organismi promotori che sottoscrivono lo statuto e l'atto costitutivo, nonché, successivamente alla costituzione del Consorzio, ogni altra università, ente, istituzione, o soggetto interessato all'elaborazione, all’attuazione ed allo studio del Diritto amministrativo la cui richiesta di adesione venga accettata con deliberazione favorevole dell'assemblea del Consorzio.
2. Possono diventare componenti associati altri enti o istituzioni che svolgano attività omogenee o complementari rispetto alle finalità del Consorzio o che alle medesime attività forniscano un supporto finanziario o organizzativo, le cui richieste di adesione vengano accolte con deliberazione favorevole dell'assemblea del Consorzio.

Art. 3 – Attività
1. Per la realizzazione delle proprie finalità il Consorzio promuove, coordina e cura la gestione di corsi di orientamento, corsi d’aggiornamento e di formazione, di attività di alta formazione, culturali ed editoriali, avvalendosi prioritariamente delle strutture e del personale dei componenti ordinari e del supporto organizzativo e tecnico dei componenti associati, rilasciando i relativi attestati di profitto e di ricerca.
2. Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio può promuovere e attuare tutti gli opportuni strumenti esecutivi anche attraverso l’istituzione di strutture formative, di ricerca ed editoriali.
3. Promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e delle attività formative e culturali. Prende parte alla realizzazione di progetti di cooperazione e intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani, stranieri, comunitari e internazionali attraverso contratti, convenzioni e ogni forma di cooperazione didattica, scientifica e di ricerca, di attività formative, culturali ed editoriali.

Art. 4 - Autonomia del Consorzio
1. Il Consorzio ha ogni forma d’autonomia, in particolare, amministrativa, contabile e di bilancio.

Art. 5 – Organi
1. Sono organi del Consorzio:
a) il Presidente;
b)
il consiglio di amministrazione;
c) l'assemblea;
d) il comitato scientifico;
e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 - Presidente e Vicepresidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e l'assemblea. Assume per conto del Consorzio tutti gli impegni e stipula i relativi contratti, in esecuzione delle delibere degli organi collegiali, salvo che detti organi non abbiano delegato ad altro componente del consiglio di amministrazione o del comitato scientifico la rappresentanza per singoli atti.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente ed il Vicepresidente prescelti per il triennio iniziale di funzionamento del Consorzio sono indicati nell'atto costitutivo. Alle nomine successive provvede l'assemblea dei soli componenti ordinari del Consorzio, appositamente convocata dal Presidente uscente del Consorzio.
4. Il Presidente del Consorzio provvede alla prima convocazione e all'insediamento del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Art. 7 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio che lo presiede, dal Vicepresidente del Consorzio e da un rappresentante designato da ciascun componente ordinario del Consorzio. Un magistrato amministrativo in servizio o già in servizio presso il T.A.R. Marche designato dal Presidente del T.A.R Marche, è componente di diritto per l’intera durata del consiglio, e quale membro aggregato, con voto deliberante partecipa alle riunioni che hanno a loro oggetto l’attività di cui al successivo comma 2, lett. b e di cui all’art. 10 co.2, e di cui all’ art.3, mentre può esprimere il proprio parere non vincolante su tutti gli altri argomenti.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non sia attribuito dallo statuto ad altro organo consortile.
b) cura la realizzazione dei programmi deliberati dall'assemblea;
c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) approva le variazioni di urgenza al bilancio preventivo sottoponendole nella prima seduta utile all'approvazione dell'assemblea.
3. E' validamente costituito con la designazione di almeno due terzi dei componenti elettivi e di diritto di cui al comma 1.
4. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
5. E' convocato dal Presidente, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
6. Delibera, normalmente, a votazione palese e a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
7. Decorso il triennio iniziale di funzionamento del Consorzio, disciplinato dall’ atto costitutivo, si procede alla ricostituzione del Consiglio d’ Amministrazione la cui durata in carica è di cinque anni; i suoi componenti sono rinnovabili. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente provvede a richiedere a ciascun componente ordinario del Consiglio la nomina di un componente del consiglio di amministrazione. Alle nomine del Presidente e del Vicepresidente si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3.

Art. 8 – Assemblea
1. Dell'assemblea fanno parte: il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio, un rappresentante designato da ciascun componente ordinario o associato del Consorzio. Un magistrato amministrativo in servizio o già in servizio presso il Tar Marche, designato dal Presidente del T.A.R Marche, è componente di diritto per l’intera durata dell'assemblea; quale membro aggregato con voto deliberante partecipa alle riunioni per la sola trattazione di argomenti riferiti ai compiti di cui al co.2 punti c) e d) e di cui all’ art.3, mentre può esprimere il proprio parere non vincolante su tutti gli altri argomenti.
Non è ammessa la delega di un componente del Consorzio a favore di un altro per la partecipazione all’assemblea.
2. L'assemblea:
a) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
b) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio dei soggetti di cui all'art. 2;
c) approva i regolamenti, fatta eccezione per quelli previsti dall'art. 10, e, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche dello statuto;
d) definisce annualmente, di regola congiuntamente al bilancio preventivo, i programmi di attività del Consorzio;
e) nomina i revisori dei conti ed il presidente del relativo collegio;
f) in seduta limitata ai soli componenti ordinari, appositamente convocata dal Presidente uscente del Consorzio, provvede, ai sensi dell'art. 6, comma 3, alle nomine successive del Presidente e del Vicepresidente del Consorzio.
3. L'assemblea è validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma 1. E' convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza, i componenti possono essere convocati anche telegraficamente o a mezzo telefax o posta elettronica entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la riunione.
4. L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente provvede altresì alla sua convocazione, entro un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti in carica oppure il presidente del collegio dei revisori dei conti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Salva diversa indicazione contenuta nel regolamento per il funzionamento delle sedute, l'assemblea può validamente deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei membri nominati a farne parte. Delibera, normalmente, a votazione palese e a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
6. L'assemblea dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rinnovabili. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'assemblea, il Presidente provvede a richiedere a ciascun componente ordinario e associato del Consorzio la nomina di un componente dell'assemblea.
7. Fatta eccezione per il collegio dei revisori dei conti, la carica di componente di un organo del Consorzio è compatibile con la carica di componente di altro organo consortile.

Art. 9 – Segreteria

1. Alla organizzazione e gestione della struttura amministrativa del Consorzio provvede, in veste di segretario del Consorzio, un dirigente o responsabile di ufficio o servizio, dipendente di uno dei componenti ordinari, scelto dal Presidente. Il segretario provvede a dare attuazione, per quanto di competenza, ai programmi e ai provvedimenti deliberati dagli organi del Consorzio. E' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi del Consorzio. A tal fine tiene conto delle indicazioni espresse dal Presidente e dal consiglio di amministrazione.

Art. 10 - Comitato Scientifico. Commissioni
1. Il Consorzio si avvale dell'attività di un Comitato Scientifico composto da almeno cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione E’ membro di diritto il Presidente del T.A.R. Marche che assume le funzioni di Presidente del Comitato medesimo. Svolge le funzioni di Coordinatore un professore in diritto amministrativo ordinario (di ruolo, fuori ruolo,o in quiescenza) nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del presidente del Consiglio medesimo. Il Coordinatore è invitato alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive.
2. In relazione alla realizzazione dei corsi di studio e delle altre attività di ricerca e di formazione, il consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, può costituire commissioni scientifiche, anche composte da esperti esterni al comitato e agli altri organi consortili, delegando alle stesse propri poteri.
3. Il comitato scientifico può dotarsi di regolamenti per l'organizzazione dei propri lavori e di quelli delle commissioni scientifiche. Detti regolamenti sono comunicati agli altri organi del Consorzio.

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti
1. La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un collegio composto da tre componenti.
2. Il collegio provvede al controllo degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta della contabilità; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, trasmettendo relazione all'assemblea in sede di esame del consuntivo; effettua verifiche di cassa.
3. Il collegio può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea e, a tal fine, riceve copia dell'atto di convocazione. Dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono nominati dall'assemblea del Consorzio.

Art. 12 - Gestione finanziaria
1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo contenente, tra l’altro, la relazione sulle attività svolte annualmente dal Consorzio.
3. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il semestre che precede l'inizio del nuovo esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato alla chiusura dell'esercizio e comunque non oltre sei mesi dalla stessa.

Art. 13 – Finanziamenti
1. Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio si avvale:
a) del contributo annuale dei componenti ordinari. Tale contributo può consistere anche nella fornitura di beni o servizi, di personale per le attività di docenza e di personale da adibire alle attività amministrative e di gestione del Consorzio. L'entità del contributo annuale e le relative modalità di computo e versamento sono stabilite dal Consiglio di amministrazione;
b) dei contributi erogati dai componenti associati;
c) dei contributi erogati da enti ed istituzioni pubblici o privati, italiani o stranieri;
d) di tasse e contributi fissati dal consiglio di amministrazione per la realizzazione di corsi di studio e di attività di alta formazione e per lo svolgimento di altre attività del Consorzio;
e) di introiti provenienti dall’attività svolta nei settori della formazione culturale e scientifica, della ricerca, della cooperazione con enti pubblici e privati, dell'attività editoriale, anche attraverso convenzioni con amministrazioni statali e con enti ed istituzioni pubblici o privati;
f) di donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.
2. La responsabilità dei componenti ordinari e associati per le obbligazioni assunte dagli organi consortili è limitata ai conferimenti eseguiti o deliberati.

Art. 14 - Fondo consortile iniziale
1. Il consorzio ha un fondo consortile iniziale da conferirsi come segue dai seguenti componenti ordinari:
- Università di Camerino: €. 5.000 (cinquemila);
- Università di Macerata € 5.000 (cinquemila);
2. Con delibera n.171 del 13 novembre 2002, il Consiglio Comunale di Osimo ha assunto l’impegno di far fronte alle spese per il personale, per il canone e la pulizia dei locali, per i consumi, ecc., per un periodo di anni due, decorrenti dall’effettivo inizio delle attività consortili.

Art. 15 - Durata e scioglimento del Consorzio

1. Il Consorzio ha una durata iniziale di 20 anni, prorogabile per volontà della maggioranza dei componenti ordinari.
2. Ciascun componente può recedere dal Consorzio, con effetto dall'esercizio successivo, dandone avviso scritto al presidente entro il 30 settembre. Nel caso di recesso la quota annuale di partecipazione del consorziato receduto resta nella disponibilità del Consorzio.
3. I componenti ordinari ed associati decadono per mancata partecipazione ai lavori consiliari ed assembleari per un periodo superiore ad un anno.
4. Il Consorzio si può sciogliere per deliberazione presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consorziati al momento della delibera assembleare.
5. Allo scioglimento del Consorzio, i beni di proprietà dello stesso che restano dopo la liquidazione sono devoluti agli enti consorziati.

Art. 16 - Norme applicabili
Per tutto quanto non previsto dallo statuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e seguenti del codice civile.

Art. 17 -Disposizioni finali
Le disposizioni e le modifiche statutarie, introdotte con atto notarile sottoscritto il 14 aprile 2007 sono di immediata applicazione ed incidono sulla composizione e sulla durata degli organi consortili in essere a detta data.